Con il termine crowdfunding, traducibile nella nostra lingua come processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune, per sostenere gli sforzi di persone o di organizzazioni per un fine condiviso e prestabilito, si può definire una pratica di autofinanziamento che mobilita dal basso persone e risorse, anche importanti.
Si possono creare piattaforme di finanziamento collettivo in forma di siti web che facilitano l’incontro tra la domanda di finanziamento da parte di chi promuove particolari e specifici progetti – sia di tipo generalista, sia su tematiche specializzate – e l’offerta di denaro da parte degli utenti, senza bisogno di intermediari.
Il crowdfunding è un fenomeno nato in Australia e negli Stati Uniti, laddove vengono attivati più modelli di raccolta fondi:
– il modello donation based, che presume una raccolta fondi per iniziative senza scopo di lucro;
– il modello reward based, che prevede, in cambio di una donazione di denaro, una ricompensa non monetaria come la ricezione di un premio o come un ringraziamento pubblico sul sito;
– il modello equity based, che prevede la partecipazione al capitale sociale dell’impresa.
In Italia tale particolare tipologia di raccolta fondi si è diffusa in tempi recenti e l’unico modello regolamentato dalla Consob è l’ultimo indicato, l’equity based, particolarmente interessante nel campo delle attività del mondo imprenditoriale.
Nel 2012, infatti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un canale di finanziamento alternativo rispetto al credito bancario, il cui razionamento è stato esasperato dalla crisi finanziaria, il Governo ha disciplinato lo svolgimento dell’attività di equity crowdfunding attraverso il d.l. n. 179/2012.
L’importante Decreto ha introdotto una disciplina nazionale rivolta ai gestori dei portali (soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di investimento) i quali sono tenuti a:
- iscriversi nell’apposito registro tenuto dalla Consob; tale iscrizione ha natura autorizzatoria in quanto concessa solo se si possiedono determinati requisiti
- trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita degli strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento
e pertanto
- non possono detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza di terzi, una volta effettuata la raccolta.
Nonostante sia uno strumento relativamente recente, la mappatura delle piattaforme dedicate al crowdfunding in Italia mostra una crescita costante assumendo una specializzazione territoriale e settoriale.
Nel censimento effettuato nel 2014, si è rilevata la presentazione di oltre 100.000 progetti da parte di ben 82 piattaforme, con una raccolta complessiva di oltre 56,8 milioni di euro.
Al primo posto fra gli obiettivi si collocano materie di carattere culturale, ad esempio per il recupero del patrimonio architettonico, ma molte altre sono le materie oggetto di raccolta fondi.
Ma quali sono le modalità per lanciare una raccolta fondi?
Naturalmente bisogna elaborare un progetto laddove siano precisati l’obiettivo (in termini di risorse che si intendono raccogliere), i contenuti dell’attività che verranno realizzate e la scadenza temporale entro la quale raccogliere i finanziamenti.
Nel caso di raggiungimento dell’obiettivo, il promotore sarà tenuto a dimostrare l’utilizzo delle risorse e procedere – ove previsto – alla erogazione dei premi o alla pubblicità degli erogatori dei fondi.
Inizialmente il crowdfunding era utilizzabile solo dalle startup innovative; successivamente è stato esteso alle cosiddette PMI innovative e più recentemente, con la legge di bilancio 2017, il crowdfunding è diventato uno strumento applicabile a tutte le PMI.
Questa misura è estremamente importante per le start up e per le aziende perché, nella forma più evoluta (l’equity crowdfunding) consente di:
- fare un test di mercato anche se la raccolta non dovesse raggiungere l’obiettivo di raccolta prefissato (misura comunque l’interesse degli aderenti al progetto).
- crearsi una prima platea di clienti
- accedere ad un mercato potenzialmente ampio di finanziatori, improvvisati ma anche professionali.
Anche per gli investitori il crowdfunding offre vantaggi:
- il primo è pratico e molto interessante: gli investitori godono di vantaggi fiscali
- l’altro è più teorico: acquisendo una quota del capitale ci si garantisce un possibile rendimento molto elevato nel caso in cui la start up dovesse essere acquisita da aziende più grandi o dovesse essere quotata in borsa.