IL SEGRETO PROFESSIONALE SALVA GLI ATTI RISERVATI DELLA CLIENTELA

IL SEGRETO PROFESSIONALE

Una delicata problematica in merito alla protezione dei dati riguarda gli studi professionali, ed in particolare la richiesta, nel corso di sopralluogo per controlli fiscali da parte della Finanza, di accedere ai fascicoli della clientela.

In questo caso, in considerazione della riservatezza dei dati, il professionista può opporre diniego a motivo del segreto professionale anche se l’esame dei materiali è finalizzato a controlli legittimi di carattere fiscale. I verificatori, per accedere ad informazioni sulla clientela nel proseguire l’indagine, devono pertanto interrompere il controllo ed appellarsi alla Procura della Repubblica per richiedere la necessaria autorizzazione.

E’ noto che il professionista, per legge, deve coprire le notizie riguardanti i propri clienti, che spesso sono delicate e sensibili. Sul piano del codice di procedura penale tale assunto si ricava dall’art. 200: i professionisti non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni legate alla propria professione. Vi è, inoltre, da menzionare l’art. 622 del codice penale che punisce la rivelazione di segreto professionale.

Peraltro, è pur vero che anche gli appartenenti all’amministrazione finanziaria sonno tenuti al segreto professionali, ma resta il dubbio che si potrebbero utilizzare elementi così acquisiti per avviare anche nei confronti dei clienti del professionista controlli fiscali.

L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE

L’art. 52 del Dpr 633 del 1972 prevede, nel caso in cui il professionista opponga il segreto professionale alla richiesta di analizzare i dati dei clienti, che i verificatori, dopo aver verbalizzato il diniego, possano procedere solo previa concessione dell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. L’autorizzazione ha una mera valenza di carattere procedurale (è una sorta di benestare) e non di carattere giudiziario; il tema è stato chiarito e approfondito da una pronuncia del 2010 (la n.11082) delle Sezioni Unite della Cassazione ove traspare che il professionista che ritiene sia stato violato il segreto professionale non ha, in effetti, una tutela concreta.

Nel caso  di verifica fiscale  che conduca ad un avviso di accertamento, il professionista può impugnare davanti al giudice tributario l’avviso suddetto e in tale occasione lamentare davanti al giudice l’eventuale violazione subita senza autorizzazione;. Nel caso in cui non siano state accertate violazioni o nel caso in cui il professionista decida di chiudere in acquiescenza, la violazione del segreto professionale rimane senza conseguenza.

E’ con la sentenza, a Sezioni Unite n. 8587 del 2016 che la Suprema Corte riconosce in taluni casi la competenza del giudice ordinario, qualora cioè la verifica fiscale non sfoci in un avviso di accertamento oppure quest’ultimo non venga impugnato. La violazione del segreto professionale per la Suprema Corte rappresenterebbe, infatti, una possibile lesione del diritto soggettivo del contribuente a non subire verifiche fiscali fuori dai casi previsti dalla legge.