NO A FOTO DI MINORI DI 14 ANNI SUI SOCIAL SENZA IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI

Il Garante per la protezione dei dati personali ricorda in un provvedimento di ammonimento (link) che per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori.
Se il minore ha compiuto quattordici anni, invece, esso avrà la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione.

 

I FATTI
Una reclamante ha lamentato dinanzi al Garante una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con riferimento alla pubblicazione, realizzata da parte dell’ex marito attraverso il proprio profilo Facebook, di una foto riguardante suo figlio minore infraquattordicenne, precisando di aver già rivolto a quest’ultimo un preventivo interpello ai fini della rimozione della foto che, tuttavia, ha avuto esito negativo; A seguito di una richiesta di informazioni, l’ex marito si è difeso argomentando di: “avere tutto il diritto alla  pubblicazione della foto, essendo il minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori” e che l’immagine, raffigurante sia il figlio avuto con la reclamante che un secondo minore concepito con l’attuale compagna, si limita a mettere in evidenza alcune peculiari caratteristiche e somiglianze dei due bambini, in quanto entrambi generati dallo stesso padre.

INDICE

 

LA DECISIONE DEL GARANTE

Il Garante ha argomentato richiamando una specifica sentenza (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443) nella quale è stato pronunciato che «la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione che ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore»;

Il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale è richiesto anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso della prole;

CONSEGUENZE

Poichè la pubblicazione è avvenuta senza l’autorizzazione della reclamante e, dunque, in mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori del minore è stata rilevata una violazione del diritto alla privacy e quindi è dispone nei confronti dell’ex marito il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Autrice Articolo

Elisabetta Galli 

Ha acquisito il Ph.D. in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova discutendo una tesi in diritto penale sulla responsabilità delle persone giuridiche, dopo aver conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza con lode (e menzione speciale per la tesi) presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, usufruendo del c.d. percorso breve, e la laurea con lode in Scienze Giuridiche (vincitrice del premio per la miglior tesi). Ha altresì conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

È consulente aziendale, in particolare nel settore dei sistemi di gestione – con funzione anche di auditor -, della responsabilità sociale delle persone giuridiche, della sicurezza sul lavoro, dei processi di implementazione del business e della privacy (GDPR). È docente per importanti Enti di Certificazione sulle norme ISO e in materia di privacy.

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