La più recente normativa italiana in tema di sicurezza sul lavoro ha giustamente dato grande enfasi e valore al tema della formazione dei lavoratori, ritenendo che un buon addestramento possa indurre quella consapevolezza dei rischi capace di prevenire incidenti e infortuni sul lavoro nonché di erigere una barriera per l’espandersi delle malattie professionali.
È opportuno precisare che il datore di lavoro risponde penalmente nel caso in cui i lavoratori e le varie figure aziendali non abbiano ricevuto la formazione stabilita dalla legge, con pene di diversa entità in relazione alla figura che non ha ricevuto la formazione prevista dalla norma (art. 55 del decreto legislativo n. 81 del 2008).
Infatti, il decreto legislativo n. 81 del 2008 “Testo unico sulla sicurezza” prevede, all’art. 37, obiettivi e procedure da attivare affinché il Datore di lavoro assicuri ad ogni lavoratore la possibilità di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza; dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le specifiche e nuove direttive in materia a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ha stabilito le procedure operative per avviare la formazione minima obbligatoria dei lavoratori , estendendo altresì gli interventi di formazione anche ai dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi), oltre che agli stessi datori di lavoro.
Nell’accordo vengono enunciate importanti linee guida sui contenuti della formazione generale e di quella specifica per l’attività delle imprese e nel pubblico impiego, sulla durata e sulle modalità di formazione e di aggiornamento periodico sulla base dei diversi profili di rischio, sul modo in cui va organizzata, sui requisiti dei docenti.
È fondamentale sapere che la formazione generale e specifica in materia (per un monte ore rigidamente indicato dalla normativa in relazione al rischio dell’attività: alto, medio o basso), non va confusa né sostituita con l’addestramento, ovvero con il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori e alle lavoratrici l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, sostanze e procedure del lavoro.
L’obiettivo in tema di sicurezza è più ampio, riguarda l’informazione e l’educazione e assume un carattere strategico sia per i lavoratori che per i datori di lavoro che acquisiscono migliori condizioni operative e una più elevata qualità delle prestazioni.
Particolare interesse viene riservato dalle norme al tema della metodologia di insegnamento/apprendimento: viene privilegiato un approccio interattivo costituito dall’alternarsi di lezioni frontali, discussioni, lavori di gruppo, problem solving e risoluzione di test. Sono inoltre previste prove pratiche e l’utilizzo di linguaggi multimediali. È inoltre previsto l’apprendimento con modalità e-learning per favorire la partecipazione a tutti i lavori, anche in situazioni ed orari personalizzati. Ciò a dimostrazione della volontà del legislatore di rendere massimamente efficace e funzionale il bagaglio di conoscenze in tema di sicurezza e salute sul lavoro per migliorare la qualità della vita.
In allegato l’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 sulla formazione dei lavoratori che ha stabilito la formazione minima obbligatoria dei lavoratori, estendendo altresì l’obbligo di formazione anche ai dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi), oltre che agli stessi datori di lavoro.